Normativa - Infortunistica Stradale Consulenti Associati Globo

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Modifiche al Codice della Strada

L. 29 luglio 2010, n.120  

E'  abrogata la norma (Art. 219-bis) che prevede la  sospensione, revoca, decurtazione dei punti a carico della patente anche quando l’infrazione era commessa alla guida di veicoli che non la richiedevano (es. biciclette, ciclomotori).

Art. 97
comma 5

Fabbricazione e vendita di ciclomotori irregolari

Sanzione edittale da 1.000,00 a 4.000,00 euro (pagamento in misura ridotta non consentito)

Modifiche su ciclomotori e minicar

Sanzione edittale da 779,00 a 3.119,00 euro (pagamento in misura ridotta non consentito)

Circolazione con ciclomotore irregolare

comma 6

Sanzione edittale da 389,00 a 1.559,00 euro - (E' stata aumenta la sanzione pecuniaria) Pagamento oltre 60 giorni 779,50 euro

comma 10

Ciclomotore coi dati della targa non visibili

Sanzione edittale da 78,00 a 311,00 euro -
Pagamento oltre 60 giorni 155,50 euro

Art. 172

E' diventato obbligatorio l’uso delle cinture di sicurezza anche per i veicolo di categoria L6e (minicar) dotati di carrozzeria chiusa.

Art. 173 c. 1

E' diventato obbligatorio l’uso di lenti o apparecchi correttivi prescritti anche ai titolari di CIG per la guida di ciclomotori.

Artt. 186, 186-bis, e 187:

guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di stupefacenti.

Viene introdotto l’art. 186-bis che prevede un nuovo quadro sanzionatorio per:

- conducenti di età inferiore a 21 anni o con patente B conseguita da meno di 3 anni

- conducenti professionali in attività di trasporto di persone o cose (Pullman, camion e taxi)

- conducenti di autoveicoli di m.c. maggiore di 3,5 t (incluso eventuale rimorchio), autosnodati, autoarticolati; autoveicoli per trasporto persone con più di 8 posti (escluso il conducente)

Per queste categorie di conducenti è sanzionata, come illecito amministrativo, anche la guida con tasso alcolemico minore di 0,5 g/l

La guida con Tasso Alcolemico (TA) fino a 0,8 g/l, per qualsiasi conducente, non è più reato ma illecito amministrativo.

• Guida con TA superiore 0,8 g/l o sotto l’effetto di stupefacenti o rifiuto dell’accertamento:

Quanto ai veicoli:

- TA superiore 1,5 g/l, tutti i veicoli, di qualsiasi categoria, sono sequestrati

- da TA 0,8 a 1,5 g/l, sono sequestrati solo ciclomotori e motoveicoli; veicoli diversi non sono sequestrati, ma se hanno provocato un incidente stradale sono sottoposti a fermo per 180 giorni, subito applicabile a titolo provvisorio per 30 giorni.

Ai sensi del nuovo art. 224-ter il sequestro si attua con la stessa procedura dell’art. 213 in quanto applicabile.

• Guida con TA maggiore di 0,5 ma non di 0,8 , ora illecito amministrativo, si deve redigere verbale di contestazione:

- art. 186 c. 2a) - Guida con tasso alcolemico maggiore di 0,5 e fino a 0,8 g/l:

- sanzione edittale da 500,00 a 2.000,00 euro - Pagamento oltre 60 giorni 1.000,00 euro
- Punti 10, sospensione patente o CIG (da 3 a 6 mesi)

- art. 186 c. 2 bis - Guida con tasso alcolemico c.s. - Responsabile di incidente stradale:

- sanzione edittale da 1.000,00 a 4.000,00 euro - Pagamento oltre 60 giorni 2.000,00 euro,
- punti 10
- sospensione patente o CIG (da 6 a 12 mesi)
- fermo veicolo per 180 giorni

• Guida con TA maggiore di 0 ma minore di 0,8 per i conducenti neopatentati e professionali
art. 186-bis (redigere verbale di contestazione per i seguenti illeciti amministrativi):

- art. 186-bis c. 2 - Tasso alcolemico maggiore di 0 ma minore di 0,5 g/l:

- sanzione edittale da 155,00 a 624,00 euro
- pagamento oltre 60 giorni 312,00 euro
- Punti 5

- art. 186 bis c. 2 - Guida con tasso alcolemico c.s. - Responsabile di incidente stradale:

- Sanzione edittale da 310,00 a 1.248,00 euro

- pagamento oltre 60 giorni 624,00 euro
- punti 5

- art. 186 bis c. 3 e 186 c. 2a) - Tasso alcolemico maggiore di 0,5 ma minore di 0,8 g/l:

- sanzione edittale da 666,67 a 2.666,67 euro

- punti 10
- sospensione patente o CIG (da 3 a 6 mesi)

- art. 186bis c. 3 - Guida con tasso alcolemico c.s. - Responsabile di incidente stradale:

- sanzione edittale da 1.334,34 a 5.333.34 euro - Pagamento oltre 60 giorni 2.666,67 euro -

- Punti 10
- Sospensione patente o CIG (da 6 a 12 mesi)
- fermo veicolo per 180 giorni

Dal 21 agosto 2013 è possibile pagare le sanzioni amministrative, per molte violazioni del Codice della Strada, con la riduzione del 30 per cento.
Fatte salve alcune ipotesi particolarmente gravi, per le inosservanze alle norme del Codice della strada per le quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore ha la possibilità di conciliare la multa con la riduzione del 30 per cento sulla somma minima prevista per quella violazione, se il pagamento viene effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale.

Il termine di 5 giorni decorre dal giorno successivo la contestazione su strada o dalla notifica del verbale.

Sul verbale sarà chiaramente indicato se il pagamento scontato è previsto e l'importo che dovrà essere versato,
infatti lo sconto non si applica a quelle infrazioni per cui è prevista anche la confisca del veicolo o la sospensione della patente di guida.

Naturalmente se si ricorre contro la multa presso al prefetto o al giudice di pace, non si effettua il pagamento.



Sinistri causati da animali


In questa eventualità, qualora non sia evidente la riconducibilità ad un proprietario che risponde dei danni causati, per esempio se si tratta di animali allo stato brado, è essenziale individuare  la  figura contro cui rivolgersi per chiedere il risarcimento e le conseguenti modalità procedurali.

Posto che il sinistro non sia avvenuto su di un'autostrada in linea di massima gli enti preposti alla tutela risarcitoria dei terzi danneggiati da animali selvatici sono due: la Regione e la Provincia.

La legittimazione è regolata dalla normativa regionale per es.ricordiamo l'art. 16 della legge n. 157/1992 Legge nazionale sulla caccia: “Le Regioni   provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia ”, queste, nell’ambito della loro autonomia, hanno la possibilità di delegare alle Provincie l’esercizio della funzione in materia di gestione faunistica. Cosa fare dopo l’incidente con un animale Per prima cosa, naturalmente è doveroso accertarsi dello stato di salute dell’animale coinvolto, ed eventualmente fare intervenire un organo di polizia stradale e gli appartenenti al Corpo Forestale dello Stato e la Polizia Provinciale. È bene ricordare che il codice della strada all’art. 189 comma 9-bis, prevedere:” L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti, ha l’obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 419 a euro 1.682. Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all’obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 82 a euro 328”. E’ infatti di vitale importanza, ai fini di un’eventuale richiesta di risarcimento, soprattutto se l’animale, ferito e spaventato, abbia lasciato il luogo dell’incidente, che venga stilato un verbale che provi l’accaduto e che accerti il nesso causale tra l’impatto con l’animale e i danni subiti dal veicolo. Si può ottenere il risarcimento danni da incidente con animali selvatici? Non è attualmente previsto dalla normativa nazionale vigente alcun risarcimento per il danno a persone e/o cose subito da animali selvatici come cinghiali, caprioli, cervi, daini, mufloni e camosci. Tuttavia, solo nel caso in cui il tratto stradale sia sprovvisto di segnali stradali che avvertano del pericolo di animali selvatici vaganti, l’Ente gestore o proprietario della strada è tenuto al risarcimento dei danni per non aver segnalato il pericolo. Esistono poi dei fondi di solidarietà regionali per le vittime di incidenti stradali con animali selvatici e ungulati. Anche se le normative cambiano da regione a regione, cerco di riassumere le condizioni e le modalità con cui si può chiedere il risarcimento dei danni da incidente con animali selvatici o ungulati. A titolo di risarcimento possono inoltrare domanda i proprietari di auto e veicoli, coinvolti negli incidenti stradali con fauna selvatica ed in regola con le vigenti norme sulla circolazione. Come per tutti gli incidenti stradali, anche nel caso di specie si deve valutare la dinamica del sinistro, accertando le eventuali violazioni al codice della strada o comportamenti da parte del conducente del veicolo. Cosa essenziale, in caso di assenza dell’animale nei pressi del luogo dell’incidente è assolutamente necessario che il nesso causale tra l’impatto con l’animale e il danno subito dal veicolo sia accertato e verbalizzato dalle autorità competenti intervenute subito dopo il sinistro. Il verbale è l’elemento fondamentale della domanda di risarcimento danni, che deve contenere anche i documenti del veicolo e del proprietario; copia della polizza assicurativa di responsabilità civile; preventivo di spesa per le riparazioni o certificato di rottamazione del veicolo. A titolo puramente esemplificativo porto alcune sentenze al fine di dare un’interpretazione giuridica alla tematica, secondo quanto si può leggere in una recente sentenza di merito del Tribunale di Vasto di data 07/07/2011, gli enti o le società cui sono affidati i servizi di gestione e manutenzione della strada lungo la quale si è verificato il sinistro “potranno essere citati in giudizio e ritenuti responsabili, ex art. 2043 c.c., per aver colposamente omesso (con onere della prova sempre a carico di parte attrice) di adottare mezzi idonei a salvaguardare la collettività dai possibili danni da animali selvatici. In proposito, è noto che sussiste la possibilità di predisporre in modo diretto interventi idonei a scongiurare la maggior parte dei sinistri, quali, ad esempio: l’utilizzo di sottopassaggi o sovrapassaggi (i cd. “ecodotti”); l’utilizzo di recinzioni lungo i tratti stradali sui quali è frequente questo tipo di incidenti; l’utilizzo di catarifrangenti, a riflesso direzionale, posti a bordo strada a distanza di 10-25 metri uno dall’altro (in questo caso si sfrutta il riflesso dell’immobilizzazione indotto dal fascio luminoso dei fari sull’animale: se il fascio di luce, deviato dai catarifrangenti, investe l’ungulato ai lati della carreggiata, blocca l’animale e gli impedisce di invadere improvvisamente la sede stradale). Esistono, peraltro, anche misure di prevenzione indirette, come la predisposizione di adeguata e specifica segnaletica stradale di pericolo ovvero la diffusione di campagne di educazione volte a modificare l’atteggiamento degli automobilisti al volante”. Nell’ipotesi di chiamata in corresponsabilità, sarebbe quindi onere del danneggiato dimostrare, per esempio, che il luogo del sinistro fosse abitualmente frequentato da animali selvatici con un numero eccessivo di esemplari, tale da costituire un pericolo per gli utenti della strada, ovvero che fosse stato teatro di precedenti incidenti già noti o segnalati dalle autorità competenti; tali circostanze imporrebbero al gestore di attivarsi, quanto meno collocando appositi cartelli di segnalazione stradale di pericolo (Cass., 21/11/2008 n. 27673). E’ responsabile il gestore autostradale dei danni provocati dalla presenza di animali sulla carreggiata. La sentenza della Corte di Cassazione, n. 11016 del 19.05.2011, non lascia alcun dubbio. Poco importa la tipologia dell’animale (cane o volpe) ma la cui presenza poteva essere fonte d’incidente mortale in un percorso – a pagamento – e ipoteticamente sicuro tanto da utilizzare le alte velocità. Un automobilista mentre “alla guida di un’autovettura di proprietà della società percorreva l’autostrada A/1 nel Comune di Livagra, in Provincia di Lodi, aveva avvistato una volpe ferma sulla sua corsia di marcia. Al fine di evitare l’impatto, aveva sterzato, andando così a collidere contro la rete di recinzione” riportando ingenti danni. Tutto ciò durante un’operazione di sorpasso. Dopo vari tentativi si è visto costretto a rivolgersi ai Supremi Giudici per ottenere il “ristoro” delle spese sostenute. La Corte nell’accogliere il ricorso rimanda il contenzioso, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, che, nel decidere, si atterrà ai seguenti principi di diritto: 1) la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo; perché essa possa, in concreto, configurarsi è sufficiente che l’attore dimostri il verificarsi dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene, salvo la prova del fortuito, incombente sul custode; 2) ove non sia applicabile la disciplina della responsabilità di cui all’art. 2051 cod. civ., per l’impossibilità in concreto dell’effettiva custodia del bene, l’ente proprietario risponde dei danni subiti dall’utente, secondo la regola generale dettata dall’art. 2043 cod. civ. In questo caso graverà sul danneggiato l’onere della prova dell’anomalia del bene, mentre spetterà al gestore provare i fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità in cui l’utente si sia trovato di percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza la suddetta anomalia; 3) allegata e dimostrata la presenza sulla corsia di marcia di un’ autostrada di un animale di dimensioni tali da intralciare la circolazione, non spetta all’attore in responsabilità, sia nell’ambito della tutela offerta dall’art, 2051 cod. civ., sia alla stregua del principio generale del neminem ledere, di cui all’art. 2043 cod. civ., provarne anche la specie, la quale semmai potrà essere dedotta e dimostrata dal convenuto quale indice della ricorrenza di un caso fortuito.” In tempi in cui la tecnologia ha fatto passi da giganti è impensabile non utilizzarla per il monitoraggio delle strade a pagamento e tutelare l’incolumità degli automobilisti che vi transitano. Corte di cassazione, Sentenza 26 febbraio 2013 n. 4806 “La Regione, in quanto obbligata ad adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi, è responsabile ex art. 2043 cod. civ. dei danni cagionati da un animale selvatico a persone o cose il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme (fattispecie relativa all’azione risarcitoria intrapresa da un automobilista per i danni subiti dalla sua, a causa di un cinghiale che si era improvvisamente immesso sulla sede stradale).” Altra sentenza in tema di incidenti stradali provocati da animali selvatici. Ulteriore “confusione” in merito ai profili di responsabilità deducibili nei confronti dell’Ente citato in giudizio e su chi è tenuto al risarcimento. Come si nota, in tutte le sentenze citate, il “nesso” ricade nell’art. 2043 del Codice Civile Risarcimento per fatto illecito. Lo stesso afferma che :”Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”. Per un eventuale risarcimento è bene, come ho già esposto, un intervento degli organi di polizia stradale, in assenza, una corposa documentazione, non solo fotografica ma anche del luogo, tempo ed eventuali testimoni, verificando a quale Ente appartiene la pubblica strada, allo scopo di comprendere i doveri di custodia, gestione e manutenzione della stessa. (fonte: Girolamo Simonato da motorioggi.it


L'etilometro vale anche da fermi.

Sentenza a sfavore di un cittadino  a cui è stata sospesa la patente per un anno e comminata una sanzione sebbene l'uomo non stesse guidando ma fosse in sosta in una piazzola.

Infatti  la sosta (Cassazione 37631/2007), costituisce una fase della circolazione, «talché è del tutto irrilevante, ai fini della contestazione del reato di guida in stato di ebbrezza, se il veicolo condotto dall'imputato risultato positivo all'alcoltest fosse, al momento dell'effettuazione del controllo, fermo ovvero in moto». (DB 1303/2010)


Non sequestrabile l'auto aziendale se il conducente è ubriaco

Decisione n. 20093 della Corte Costituzionale.

Si esclude la possibilità del sequestro nel caso l'automobile appartenga a una persona estranea al reato.
La natura afflittiva della confisca, che trascende le esigenze di sicurezza renderebbe, infatti, impossibile l'uso della misura.


Attenzione! Per ubriachezza: si può essere sanzionati anche in bici, in base all'articolo 186/2 del nuovo codice della strada.
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